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LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULL’INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO AVENTE AD OGGETTO UN GIUDIZIO DI FATTO RELATIVO ALLA PROVA PRESUNTIVA DELL’AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

Al termine di un giudizio durato 15 anni la Corte di Cassazione respinge il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita tra il debitore ed un terzo posto in essere per frodare il creditore assistito dallo Studio legale Brancaleoni.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché ha per oggetto un giudizio sul fatto che non integra, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c. condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali ex art. 91 c.p.c., ma anche di una somma equitativamente determinata in favore della parte resistente in relazione all’attività processuale maturata dopo la mancata adesione alla proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c.

Infatti il ricorrente si è limitato ad eccepire che nel caso in esame non sussistono gli indizi gravi, precisi e concordanti per dimostrare l’intento fraudolento della società terzo acquirente nell’acquisto dell’immobile del debitore senza dimostrare il vizio in cui sia incorsa la Corte territoriale nella violazione ed applicazione degli artt. 2727 e ss. c.c. e pertanto risolvendosi in una mera critica, vietata in sede di legittimità, sulla ricostruzione del fatto operata dal Giudice del merito.

Finalmente lo Studio legale Brancaleoni ottiene una sentenza che rende, nonostante il tempo trascorso, la giustizia del caso concreto.

Si allega il testo della sentenza cliccando qui : Corte di Cassazione 9848-2023 – Ordinanza 17480-2025


Per ulteriori chiarimenti chiama il n. +39 06 39743494 oppure invia una mail a mario.brancaleoni@gmail.com

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