Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di aggiudicazione della gara sulla constatazione della carenza di attualità di interesse della parte ricorrente.
Nel caso in esame, la società ricorrente, terza classificata nella gara, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, previa sospensione del provvedimento impugnato ricorrendo gravi motivi, l’annullamento dell’aggiudicazione della gara perché la stazione appaltante, innanzitutto aveva sottoposto al sub procedimento di verifica della congruità la sola migliore offerta anomala della prima classificata, risultata in seguito aggiudicataria, e poi perché aveva ritenuto congrua e affidabile l’offerta globale della prima classificata sulla base delle giustificazioni fornite dalla medesima. Il Collegio, in camera di consiglio, atteso che la ricorrente non aveva mosso alcuna censura o critica contro la seconda classificata, e quindi non avrebbe tratto alcun vantaggio dall’eventuale annullamento della gara (ove le censure mosse contro la prima classificata fossero state ritenute fondate la gara sarebbe stata aggiudicata alla seconda classificata), ha respinto il ricorso in sede cautelare.
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