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LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: SI ALLARGA LA PLATEA DEI BENEFICIARI ALLA LUCE DELL’ULTIMA GIURISPRUDENZA E DELLE CIRCOLARI INPS

Il coniuge. Fruisce della pensione diretta (o indiretta, se il lavoratore non ha ancora maturato il diritto ma è assicurato con almeno 15 anni di contributi). Se il coniuge è beneficiario unico ne incasserà il 60 per cento, altrimenti la quota andrà ridotta se concorre con altri familiari o supera certi limiti di reddito.

Il separato. La circolare Inps 19/2022 ha riconosciuto il trattamento anche in favore del separato con addebito e senza diritto agli alimenti, secondo quanto espresso dalla  Cassazione (sentenze 2606/2018, 7464/2019) sul solco tracciato dalla Corte Costituzionale 286/1987. Potranno quindi essere riesaminate le domande finora respinte se non passate in giudicato.

Il divorziato. Conserva il diritto alla reversibilità se non si sia risposato, se il rapporto assicurativo del defunto preceda la fine del matrimonio e se sia titolare di un assegno divorzile già sancito dal giudice con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio o con la revisione delle disposizioni relative all’importo e alle modalità dei contributi da corrispondere (Cassazione 1895/2022).

La divisione tra divorziato e coniuge superstite. Se il pensionato lascia un coniuge superstite e un divorziato titolare di assegno, la reversibilità – in ragione della sua funzione oggettivamente solidaristica – andrà tra loro ripartita, tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni (Tribunale di Roma, 13174/2021) e delle eventuali convivenze more uxorio (Cassazione, 41960/2021). A pesare, anche l’importo del mensile e la posizione economica delle parti.

Altri beneficiari. A fruire della pensione di reversibilità sono anche i figli minori (legittimi, naturali, riconosciuti, o adottivi), inabili al lavoro, maggiorenni fino a 21 anni se studenti o iscritti a corsi professionali, e 26 se universitari, o in pari condizioni i nipoti, anche non conviventi con il defunto, e anche maggiorenni se orfani inabili al lavoro (Corte costituzionale, sentenza 88/2022), purché a carico, inteso non in senso fiscale o come totale dipendenza, ma come sostentamento continuativo (Cassazione 41548/2021). Se mancano coniugi o figli, l’assegno spetterà ai genitori a carico over 65 privi di pensione e ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a carico, inabili al lavoro e sprovvisti di pensione. Hanno altresì diritto alla reversibilità i partner di unioni civili, e i conviventi di fatto e i superstiti di coppie stesso sesso stabili e di lunga durata, ad eccezione per questi ultimi che il decesso preceda l’entrata in vigore della legge 76/2016 sulle unioni civili (Cassazione 8241/2022).


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