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La compensazione pecuniaria in caso di ritardo aereo. Nozione di orario di arrivo effettivo.

Il Regolamento CE n. 261/2004 prevede oltre al diritto di assistenza anche il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri quando il ritardo dell’aeroplano supera le tre ore.

La Corte di Giustizia UE con sentenza del 4.09.2014 ha affrontato la nozione di “orario di arrivo effettivo”, ossia se per orario di arrivo effettivo debba intendersi quello in cui le ruote del veicolo hanno toccato la pista dell’aeroporto o quando l’aereo abbia aperto almeno uno dei due portelloni.

La Corte di Lussemburgo ha ritenuto che gli artt. 2,5 e 7 del Regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che l’espressione “ orario di arrivo”, utilizzata per determinare l’entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, si riferisce espressamente al momento in cui sia aperto almeno uno dei portelloni dell’aereo.

Infatti soltanto in quel momento, ossia con la possibilità di scendere dall’aereo, per i passeggeri è ripristinata la possibilità di svolgere la loro attività abituale, venendo meno la limitazione, conseguente all’essere contenuti in uno spazio chiuso, di comunicazione con il mondo esterno.

 


Per ulteriori chiarimenti chiama il n. +39 06 39743494 oppure invia una mail a mario.brancaleoni@gmail.com

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