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Responsabilità erariale – Prescrizione e decorrenza

La responsabilità erariale del dipendente pubblico che abbia agito con dolo o colpa grave si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dal verificarsi del fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Il fatto dannoso da cui decorre il termine di prescrizione non deve considerarsi ristretto all´azione od omissione del dipendente pubblico ma deve essere esteso all´evento e dunque il termine prescrizionale decorre nel momento dell´esborso della somma costituente danno, ovvero quello della definitiva perdita dell´utilità considerata per l’Ente pubblico.

Nel caso in esame, la Corte dei Conti – sede Lazio ha dichiarato la prescrizione della responsabilità erariale del dipendente della Regione Lazio che la Procura regionale aveva citato per colpa grave per il risarcimento dei danni atteso che tale danno per l’Ente si era verificato soltanto nel momento della perdita per prescrizione della sanzione nei confronti del responsabile ed era pertanto trascorso al momento della notifica dell’invito a dedurre il termine quinquennale di prescrizione della responsabilità erariale senza che vi era stato l’occultamento doloso del danno né che la sanzione doveva considerarsi liquida, certa ed esigibile come poi è stato accertato dal Tribunale ordinario e dalla Commissione tributaria.


Per ulteriori chiarimenti chiama il n. +39 06 39743494 oppure invia una mail a mario.brancaleoni@gmail.com

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