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Autonoma risarcibilità del danno per omesso consenso al trattamento medico

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la violazione dell’obbligo della struttura sanitaria di acquisire il consenso informato è autonomamente risarcibile per lesione del diritto costituzionale all’autodeterminazione della persona anche se l’intervento medico non ha causato danni alla salute del paziente. Nel caso invece in cui l’intervento sanitario, non preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli prevedibili, sia stato correttamente eseguito in base alle regole dell’arte ma da esso siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, il danno da risarcire è duplice: il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sè considerato e il danno alla salute, che non è causalmente riconducibile all’inesatta esecuzione della prestazione sanitaria ma alla mancata corretta informazione, allorchè debba ragionevolmente ritenersi che, se questa fosse stata data, il paziente avrebbe deciso di non sottoporsi all’intervento e di non subirne le conseguenze invalidanti.


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