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Breve commento alla nuova legge sulla responsabilità civile sanitaria e medica (Legge 8 marzo 2017, n. 24, in G.U. 17 marzo 2017, n. 64)

Ecco le principali novità:

  1. La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata comprese le prestazioni in regime di intramoenia viene definita di natura contrattuale mentre per la prima volta viene affermato il principio che la responsabilità del medico inserito nella struttura è di natura extracontrattuale, salvo le prestazioni del medico in regime di libera professione o extramoenia che continuano a rientrare nella responsabilità contrattuale, con tutto quello che ne consegue in termini di onere della prova e di prescrizione sicuramente più favorevole per il danneggiato nel caso di responsabilità contrattuale.
  2. Nel caso di azione nei confronti della struttura sanitaria è possibile agire in rivalsa anche nei confronti del medico ma solo per dolo o colpa grave anche successivamente – entro un anno – dalla conclusione con esito positivo del giudizio contro la struttura sanitaria e comunque il risarcimento non può superare il triplo della retribuzione lorda annua. Sicuramente si tratta di un regime più favorevole per i medici che rispondono solo per colpa grave ed entro i suddetti limiti. E’ fatta sempre salva la responsabilità erariale del medico per dolo o colpa grave che però tiene conto delle difficoltà organizzative della struttura sanitaria pubblica e non può superare il triplo della retribuzione lorda annua.
  3. Le strutture sanitarie pubbliche o private devono essere obbligatoriamente coperte da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi anche per l’operato dei medici in esse inseriti salvo il diritto di surroga della compagnia nei loro confronti in caso di colpa grave. Resta fermo l’obbligo per il medico che opera  in regime di libera professione o extramoenia di dotarsi di copertura assicurativa così come in caso di azioni di rivalsa nei loro confronti per colpa grave. Le polizze, che dovranno avere determinati requisiti minimi, saranno pubblicate sul sito internet della struttura sanitaria. Nella legge però manca l’obbligo a contrarre delle compagnie a differenza di quanto previsto nel settore rca auto.
  4. Il paziente danneggiato ha azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa della struttura sanitaria e del medico nei limiti del massimale così come oggi avviene in caso di responsabilità civile auto mentre la struttura sanitaria e il medico in caso di azione di rivalsa o per responsabilità da attività libero professionale e in extramoenia sono litisconsorti necessari. E’ istituito anche un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria la cui gestione è affidata alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, così come avviene per il Fondo garanzia vittime per la strada. Si tratta di disposizioni senz’altro più favorevoli per il danneggiato considerato che le strutture sanitarie e i medici a volte non sono solvibili e provvisti di copertura assicurativa.
  5. Infine prima di intraprendere un giudizio di risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria o del medico, in alternativa alla mediazione obbligatoria, è necessario – a pena di improcedibilità – proporre una consulenza tecnica preventiva al fine della conciliazione della lite – a cui devono partecipare le parti comprese le imprese di assicurazione – dinanzi ad un collegio peritale composto da un medico legale e a uno o più specialisti nella disciplina e che siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi. Allo stato quest’ultime competenze non sono proprie dei CTU e forse sarebbe meglio accedere per comporre la controversia ad una mediazione delegata e motivata dal Giudice.

Per ulteriori chiarimenti chiama il n. +39 06 39743494 oppure invia una mail a mario.brancaleoni@gmail.com

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