+39 06 39743494
·
mario.brancaleoni@gmail.com
·
Lun - Ven 10:00-18:00
+39 06 39743494
·
mario.brancaleoni@gmail.com
·
Lun - Ven 10:00-18:00

Responsabilità del medico e della struttura: chi paga davvero?

Quando la prestazione medica viene resa attraverso l’organizzazione della struttura sanitaria, il danno verso il paziente resta principalmente a carico della struttura.
La struttura può rivalersi sul medico solo nei casi di dolo o colpa grave.
Sono inoltre nulli i patti di manleva con cui molte strutture private trasferiscono automaticamente sul sanitario il rischio risarcitorio.
Una recente pronuncia della Cassazione ha chiarito che ciò che rileva non è tanto la qualificazione della responsabilità del medico verso il paziente in termini contrattuali o extracontrattuali, ma il fatto che il danno sia maturato nell’ambito di una prestazione erogata tramite l’organizzazione della struttura sanitaria.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il medico — anche se libero professionista e legato contrattualmente al paziente — opera comunque quale ausiliario della struttura.
In questi casi, l’azione di rivalsa è quindi possibile soltanto in presenza di dolo o colpa grave.
Possibile eccezione: quando il professionista utilizza soltanto gli spazi della struttura senza inserirsi nell’organizzazione sanitaria, la responsabilità può ricadere esclusivamente sul medico.
📩 Se vuoi capire nei confronti di chi può essere proposta una richiesta di risarcimento, scrivimi.


Per ulteriori chiarimenti chiama il n. +39 06 39743494 oppure invia una mail a mario.brancaleoni@gmail.com

Leave a Reply

Articoli recenti

nella responsabilità sanitaria non basta allegare solo un peggioramento clinico
“Dopo l’intervento non riusciva più a muovere normalmente spalla e braccio”
25 Maggio 2026
Errore diagnostico e perdita di chance: il danno può esistere anche prima dell’evento più grave
22 Maggio 2026
Una CTU favorevole potrebbe non bastare per vincere. Così come una CTU sfavorevole potrebbe non bastare per perdere.
15 Maggio 2026