Quando la prestazione medica viene resa attraverso l’organizzazione della struttura sanitaria, il danno verso il paziente resta principalmente a carico della struttura.
La struttura può rivalersi sul medico solo nei casi di dolo o colpa grave.
Sono inoltre nulli i patti di manleva con cui molte strutture private trasferiscono automaticamente sul sanitario il rischio risarcitorio.
Una recente pronuncia della Cassazione ha chiarito che ciò che rileva non è tanto la qualificazione della responsabilità del medico verso il paziente in termini contrattuali o extracontrattuali, ma il fatto che il danno sia maturato nell’ambito di una prestazione erogata tramite l’organizzazione della struttura sanitaria.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il medico — anche se libero professionista e legato contrattualmente al paziente — opera comunque quale ausiliario della struttura.
In questi casi, l’azione di rivalsa è quindi possibile soltanto in presenza di dolo o colpa grave.
Possibile eccezione: quando il professionista utilizza soltanto gli spazi della struttura senza inserirsi nell’organizzazione sanitaria, la responsabilità può ricadere esclusivamente sul medico.
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